Ne discende che l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA deve essere considerato conforme alla Costituzione. d. Essendo stato ammesso il principio stabilito dall’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA, occorre ora interpretare in modo corretto la nozione giuridica imprecisa del termine «valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti». Visto che l’IVA è un’imposta generale il cui principale obbiettivo è di colpire il consumo finale all’ultimo stadio e che il Consiglio federale gode di un ampio potere d’ap­prezzamento legislativo (DTF 123 II 299 consid. 3a e 313 consid. 7c / RDAF 1997 II pag. 748 e 762, DTF 123 II 385 consid.