8 delle Comunità europee se esso era in grado di giustificare tale modo di agire con motivi oggettivi (DTF 124 II 204 consid. 6a). Ora, nel caso concreto, è manifesto che l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA permette tra l’altro al diritto svizzero di prelevare un’imposta sulle prestazioni di servizi fatte a persone vicine in cambio di una controprestazione minima, mentre tali prestazioni non sarebbero imponibili se fossero considerate consumo proprio (vedi sotto). In definitiva, questo articolo permette quindi di meglio rispettare il principio della generalità dell’imposta nonché quello della parità di trattamento. Ne discende che l’art. 26 cpv.