servizi a sé stessi, fatta eccezione per il caso del trasferimento di patrimonio conformemente all’art. 8 cpv. 3 OIVA; cfr. Camenzind/Honauer, op. cit., pag. 40, n. 63). Altrimenti, se devono essere operate correzioni in quanto il contribuente ha effettuato forniture o prestazioni di servizi a condizioni troppo favorevoli, esse vengono effettuate mediante forniture a sé stessi o prestazioni di servizi a sé stessi e la base imponibile, in tali casi, è il prezzo d’acquisto o le spese sostenute dal contribuente (art. 11 A § 1 lett. b e c). La soluzione che figura nell’OIVA è quindi differente rispetto a quella della sesta direttiva.