È vero che l’art. 11 A §1 lett. d della sesta direttiva sulla base dell’imposizione fa riferimento alla nozione di «valore normale» (ossia tutto ciò che un acquirente che si trova allo stadio di commercializzazione in cui è effettuata l’operazione dovrebbe pagare a un fornitore indipendente all’inter­no del paese al momento in cui l’operazione è eseguita, in condizioni di piena concorrenza, per ottenere lo stesso servizio), ma ciò concerne unicamente la base imponibile delle prestazioni di servizi a sé stessi giusta l’art. 6 § 3 della sesta direttiva (si noti che il Consiglio federale ha di principio rinunciato a imporre le prestazioni di