È pertanto più conforme al sistema dell’IVA ritoccare il valore della controprestazione piuttosto che assimilare di punto in bianco una fornitura a titolo oneroso a una prestazione a sé stessi a titolo gratuito. È tuttavia necessario sottolineare che tale procedimento può rivelarsi vantaggioso per il fisco, in particolare nel caso di trasferimento di un bene mobile nuovo. Infatti, se si considera tale operazione quale consumo proprio, la base dell’imposta è costituita dal prezzo d’acquisto del bene (art. 26 cpv. 3 lett. a n. 1 OIVA). Al contrario, in caso di fornitura giusta l’art. 26 cpv.