A prima vista, questo modo di considerare tali operazioni appare più corretto di quello applicato sotto il regime dell’ICA. In effetti, dal momento che è eseguita una fornitura a un terzo - anche se trattasi di persona vicina - e che è prevista una controprestazione - pur minima che sia -, le condizioni del consumo proprio non sono più soddisfatte. È pertanto più conforme al sistema dell’IVA ritoccare il valore della controprestazione piuttosto che assimilare di punto in bianco una fornitura a titolo oneroso a una prestazione a sé stessi a titolo gratuito.