7 imponibile quale consumo personale (consid. 2c della decisione precitata). L’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA istituisce un sistema diverso da quello dell’ICA. In caso di fornitura o di prestazione di servizi a un prezzo troppo favorevole, l’operazione in questione mantiene il carattere di una fornitura o di una prestazione di servizi fatta a titolo oneroso. Viene invece ritoccata la controprestazione affinché essa corrisponda al valore che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti. A prima vista, questo modo di considerare tali operazioni appare più corretto di quello applicato sotto il regime dell’ICA.