Il Tribunale federale parlava di vendite dumping (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 1° settembre 1999, nella causa C. AG [2A.122/1998], consid. 2b e 2c). Al contrario, se il prezzo particolarmente basso era dettato dalle strette relazioni esistenti tra il fornitore e l’acquirente o se rappresentava una semplice partecipazione ai costi, il contribuente doveva pagare l’imposta sul consumo personale (l’equivalente del consumo proprio dell’IVA) sull’insieme. Benché solo i costi che non sono inclusi nel prezzo sono assimilabili a una prestazione a sé stessi (con­sid.