decisione del 6 maggio 1998, pubblicata in TVA/MWST/VAT-Journal 2/98, pag. 93, consid. 5a/bb), essa non si è finora mai espressa sull’ultima frase di tale disposizione. Occorre pertanto procedere a tale esame. b. Come già esposto sopra (cfr. consid. 4b-e), l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA può porre taluni problemi in merito alla delimitazione con il consumo proprio. In primo luogo risulta chiaramente che questa disposizione può essere applicata solo quando si è realmente in presenza di una fornitura o di una prestazione di servizi, ossia allorché vi è un autentico scambio di prestazioni tra il contribuente e la persona vicina.