L’utilizzo del metodo forfettario semplificato di calcolo dell’imposta sulle forniture è nondimeno ammissibile, ritenuto che esso può perfettamente fondarsi sull’art. 196 n. 14 cpv. 1 lett. l Cost. Ciò vale nella misura in cui la semplificazione suddetta non influisca in modo importante sulle entrate fiscali né sulle condizioni di concorrenza e non comporti complicazioni eccessive per i rendiconti di altri contribuenti, ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie in esame.