6 Da quanto precede risulta che l’AFC commette un errore quando cerca di mettere in relazione l’art. 26 cvp. 2 3a frase con l’art. 32 cpv. 2 OIVA. L’applicazione del sistema della determinazione forfettaria semplificata dell’imposta sulle forniture, così come contemplato nel promemoria n. 4a succitato, non può inoltre avere quale base l’art. 32 cpv. 2 OIVA (d’altronde, il promemoria non fa espressamente riferimento a questa disposizione per le forniture). L’utilizzo del metodo forfettario semplificato di calcolo dell’imposta sulle forniture è nondimeno ammissibile, ritenuto che esso può perfettamente fondarsi sull’art. 196 n. 14 cpv.