2 3a frase OIVA. In tal caso si presuppone che il contribuente abbia eseguito una fornitura imponibile. Non v’è dunque ragione alcuna che il suo diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia toccato da questa operazione. In tale situazione non v’è motivo di procedere a una rettifica dell’imposta precedente; è per contro dovuta l’imposta sulla fornitura.