2 OIVA precisa che se i beni o le prestazioni di servizi gravati dall’imposta precedente sono utilizzati in parte preponderante per operazioni imponibili, l’imposta precedente può venir dedotta interamente ed il consumo proprio imposto una volta all’anno. In questo articolo sono contemplati i casi in cui i beni o le prestazioni di servizi sono parzialmente utilizzati per scopi che non permettono la deduzione dell’imposta precedente, ciò che rende conseguentemente necessaria la rettifica della deduzione operata in pre­cedenza. Tuttavia, la situazione è ben diversa qualora entri in considerazione l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA.