2 in relazione con l’art. 32 cpv. 2 OIVA. Questa regolamentazione figura alla cifra 3 del promemoria n. 4a del 27 ottobre 1995 (vale­vole a partire dal 1° gennaio 1996) che è stato sostituito da una nuova versione del 1° gennaio 1997[102]. La CRC deve nondimeno constatare che l’art. 32 cpv. 2 OIVA non può costituire la base legale su cui fondare una tale regolamentazione forfettaria in caso di forniture. In effetti l’art. 32 cpv. 2 OIVA precisa che se i beni o le prestazioni di servizi gravati dall’imposta precedente sono utilizzati in parte preponderante per operazioni imponibili, l’imposta precedente può venir dedotta interamente ed il consumo proprio imposto una volta all’anno.