È ora necessario, essendo que­sto primo punto risolto, rettificare un errore nel ragionamento esposto nella decisione e nella risposta dell’AFC. f. Nella decisione impugnata nonché al punto 2 della risposta, l’AFC precisa che, se il titolare di una persona morale soggetta all’IVA utilizza l’autoveicolo dell’impresa principalmente per scopi imponibili, egli può dedurre interamente l’imposta precedente e assoggettare una volta all’anno a titolo di fornitura la parte di costi privati concernenti l’uso dell’automobile e ciò in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 in relazione con l’art. 32 cpv.