La società anonima ricorrente e il suo amministratore unico si trovano quindi in un rapporto di fornitore e di acquirente e il legame diretto tra la messa a disposizione del veicolo e il vantaggio in natura è patente. Ne discende che la ricorrente ha effettivamente effettuato una fornitura a titolo oneroso che rientra nel campo di applicazione dell’IVA. La prestazione della ricorrente deve di conseguenza essere imposta in quanto fornitura e non in quanto consumo proprio. È ora necessario, essendo que­sto primo punto risolto, rettificare un errore nel ragionamento esposto nella decisione e nella risposta dell’AFC.