5 è totalmente differente allorché un’impresa assoggettata effettua una fornitura o una prestazione di servizi a uno dei suoi lavoratori a titolo di salario in natura. In tali circostanze il salario si trasforma nella controprestazione che paga il lavoratore in cambio della fornitura o della prestazione di servizi del datore di lavoro e pertanto non v’è nessun impedimento a che sia assoggettato all’IVA. Il salario in natura non è quindi imposto in quanto salario, ma in quanto controprestazione data in cambio della prestazione fornita dal datore di lavoro.