[CRC 1998-193], consid. 3a e decisione del 16 marzo 1999, nella causa A. [CRC 1998-014], consid. 4d/bb): - in primo luogo i partecipanti all’operazione devono trovarsi in un rapporto di fornitore e acquirente; - in secondo luogo, deve essere fornita una prestazione alla quale corrisponde una controprestazione; - in fine, deve esistere un legame diretto tra la prestazione e la controprestazione. d. Quanto alle forme che può assumere la controprestazione, bisogna evidenziare che ogni vantaggio patrimoniale fornito dal destinatario può costituire una controprestazione. Di regola, essa consiste in un pagamento in contanti.