del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO], RS 220). La costituzionalità di tale disposizione è già stata confermata (decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale pubblicata nella GAAC 63.49 consid. 4). Affinché una fornitura possa entrare in considerazione ai fini dell’IVA, essa deve essere effettuata a titolo oneroso (art. 4 lett. a OIVA). Ciò implica che il contribuente riceva una controprestazione per la fornitura effettuata.