, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, § 24 n. 66; cfr. pure il Commentario del Dipartimento federale delle finanze concernente l’OIVA[101], ad art. 8). Per contro, una dottrina recente considera che il consumo proprio è un semplice correttivo della deduzione dell’imposta precedente il cui diritto è nel frattempo divenuto caduco. Per mezzo di tale istituto si vuole unicamente riscuotere l’IVA sulle spese - ingiustamente risparmiate - del contribuente e il paragone con un altro consumatore finale non è pertanto pertinente (Riedo, op. cit., pag. 155 segg., pag. 158).