C-186/89, Reg. 1990/11 I, pag. 4386; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berna 1999, pag. 29 seg.). b. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA si è in presenza di consumo proprio allorché il contribuente preleva dalla sua impresa beni, o loro parti costitutive, che gli hanno dato diritto ad una deduzione totale o parziale dell’imposta precedente per utilizzarli per scopi estranei all’impresa, in particolare per il suo fabbisogno privato o per il fabbisogno del suo personale. Come visto sopra (cfr.