3 contesta l’assoggettamento all’IVA della parte di ripresa effettuata dall’AFC quale imposta di fornitura per utilizzazione privata di veicolo aziendale e dalla ricorrente qualificata invece quale salario. In primo luogo la CRC deve esaminare se si giustifica di qualificare tale uso come una fornitura fatta ad una persona vicina o se, al contrario, tale operazione non debba essere vista come un consumo proprio della ricorrente ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA (cfr. consid. 4 della presente decisione). Una volta analizzato tale punto, la CRC dovrà verificare la costituzionalità dell’art. 26 cvp. 2 3a frase OIVA (cfr. consid.