Si tratta di costi per il veicolo per i quali la ricorrente ha dedotto interamente (nei limiti in vigore nei rispettivi periodi, 50% nel 1995 e 100% nel 1996) gli importi dell’imposta precedente. Nel corso di un controllo fiscale effettuato presso la ricorrente, l’AFC ha tuttavia constatato che l’autoveicolo dell’azienda era utilizzato dal signor Y., amministratore unico della ricorrente, anche a scopi privati. L’AFC ha quindi effettuato una ripresa dell’imposta, considerando che l’uso a scopo privato del veicolo della società corrisponde a una fornitura fatta ad una persona vicina secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. b e l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA. La ricorrente