La contribuente insorse contro tale giudizio con reclamo del 10 novembre 1997 ai sensi dell’art. 52 OIVA, contestando gli importi che l’AFC aveva ritenuto quali basi di calcolo per il suo credito IVA. Postulava quindi l’annullamento della decisione impugnata e la riduzione della ripresa IVA a Fr. 829.70 (Fr. 819.- + Fr. 10.70 relativi all’IVA sulla cifra d’affari ottenuta con la misurazione della pressione). D. In data 15 ottobre 1998, l’AFC respinse il reclamo, stabilendo che la sua decisione del 15 ottobre 1997 relativa alla parte del credito IVA non contestato pari a Fr. 323.75 (più interessi di mora dal 2 marzo 1996) era cresciuta in giudicato.