Di fronte al rifiuto da parte della Farmacia X. SA di onorare il debito fiscale, l’AFC procedette all’inoltro di una richiesta d’esecuzione, fondando il suo credito sul già citato CC. A seguito dell’opposizione al precetto esecutivo, il 15 ottobre 1997 l’AFC notificò alla contribuente una decisione formale ai sensi dell’art. 51 OIVA confermando il suo credito IVA pari a Fr. 2381.- oltre agli interessi di mora del 5% a far stato dal 2 marzo 1996. La contribuente insorse contro tale giudizio con reclamo del 10 novembre 1997 ai sensi dell’art. 52 OIVA, contestando gli importi che l’AFC aveva ritenuto quali basi di calcolo per il suo credito IVA.