Art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA. Base di calcolo delle forniture o delle prestazioni di servizi ad una persona vicina. Messa a disposizione da parte della società anonima del veicolo aziendale per le necessità private del suo amministratore unico. - Distinzione fra le prestazioni per sé e le forniture o le prestazioni di servizi per una persona vicina ad un’azienda (consid. 4a-e). Affinché venga ammessa la fornitura o la prestazione di servizi, è in particolare necessario che vi sia un effettivo scambio di prestazioni fra l’impresa assoggettata e la persona che le è vicina (consid. 5b). - Costituzionalità dell’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA (consid.