{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-81--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004871.pdf?ID=150004871", "Checksum": "cb9983037bc6030756dcb50319ea92da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "e2555697f4f722d6aa4e705e08881345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r\n\n 8\ndelle Comunità europee se esso era in grado di giustificare tale modo di\nagire con motivi oggettivi (DTF 124 II 204 consid. 6a). Ora, nel caso concreto,\nè manifesto che l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA permette tra l’altro al diritto\nsvizzero di prelevare un’imposta sulle prestazioni di servizi fatte a persone\nvicine in cambio di una controprestazione minima, mentre tali prestazioni\nnon sarebbero imponibili se fossero considerate consumo proprio (vedi sotto).\nIn definitiva, questo articolo permette quindi di meglio rispettare il principio\ndella generalità dell’imposta nonché quello della parità di trattamento. Ne\ndiscende che l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA deve essere considerato conforme\nalla Costituzione.\nd. Essendo stato ammesso il principio stabilito dall’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA,\noccorre ora interpretare in modo corretto la nozione giuridica imprecisa del\ntermine «valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti». Visto che\nl’IVA è un’imposta generale il cui principale obbiettivo è di colpire il consumo\nfinale all’ultimo stadio e che il Consiglio federale gode di un ampio potere\nd’ap­prezzamento legislativo (DTF 123 II 299 consid. 3a e 313 consid. 7c /\nRDAF 1997 II pag. 748 e 762, DTF 123 II 385 consid. 3a), la CRC considera\nche non vi sono motivi per opporsi a ritenere il «prezzo di mercato» quale\nbase imponibile dell’operazione effettuata (cfr. le Istruzioni del 1997 per i\ncontribuenti IVA, n. 295). Permane, con questa soluzione, un problema che\nla vecchia ICA già conosceva, a sapere se il paragone va operato con un terzo\nindipendente dello stesso tipo del contribuente, ossia che si trova allo stesso\nstadio della catena di distribuzione del contribuente in questione, oppure,\nseguendo un punto di vista più rigido, se occorre in tutti i casi paragonare\nla situazione con un consumatore finale all’ultimo stadio, in condizioni di\npiena concorrenza («Dealing at arm’s length»; cfr. Commentario del DFF\nsull’OIVA ad art. 26 cpv. 2 OIVA; vedasi pure la decisione della CGCE del\n19 maggio 1997, nella causa W. Skripalle, inc. C-63/96, Reg. 1997-5 I pag. 2866 e\nsegg.). La risposta, che sarebbe importante ad esempio nell’ipotesi di una\nfornitura tra imprese vicine, può nel caso concreto restare indecisa, tenuto\nconto dell’oggetto del litigio sottoposto alla CRC. È sufficiente considerare che,\nqualora si tratti di una fornitura a una persona vicina che agisce quale persona\nprivata, il paragone va ad ogni modo effettuato con un consumatore all’ul­timo\nstadio, in condizioni di piena concorrenza.\ne. Occorre infine definire la nozione di «persona vicina». Secondo la prassi\ndell’AFC (n. 433b delle Istruzioni precitate), sono considerate persone vicine,\nle persone che detengono parti dell’impresa (ad es. azionisti, membri di una\nsocietà cooperativa, o di una società di persone) come pure le imprese legate\ntra di loro (ad es. in ragione di una relazione stretta, quale l’appartenenza\nad un gruppo o in funzione delle relazioni contrattuali, economiche o\npersonali). Lo stesso dicasi per i parenti del titolare dell’impresa. Meno chiaro\nè invece il caso dei lavoratori (affermativo: Stephan Kuhn / Peter Spinnler,\nMehrwertsteuer, Ergänzungsband, Muri/Berna 1994, pag. 41, n. 2.3.1.2). La\nrisposta a quest’ultimo punto può anch’essa restare aperta. Nella fattispecie\ninfatti non vi è alcun dubbio che il signor Y. deve essere qualificato quale\npersona vicina alla ricorrente, vista la sua posizione di azionista maggioritario\ne di amministratore unico.\n6.a. In materia di IVA, la dichiarazione e il pagamento dell’imposta sono\neffettuati secondo il principio dell’autotassazione (art. 37 OIVA; cfr. Ernst\nBlumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5a ed., Zurigo 1995,\n\n"}