{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-81--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004871.pdf?ID=150004871", "Checksum": "cb9983037bc6030756dcb50319ea92da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "e2555697f4f722d6aa4e705e08881345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r\n\n 7\nimponibile quale consumo personale (consid. 2c della decisione precitata).\nL’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA istituisce un sistema diverso da quello dell’ICA. In\ncaso di fornitura o di prestazione di servizi a un prezzo troppo favorevole,\nl’operazione in questione mantiene il carattere di una fornitura o di una\nprestazione di servizi fatta a titolo oneroso. Viene invece ritoccata la\ncontroprestazione affinché essa corrisponda al valore che sarebbe stato\nconvenuto tra terzi indipendenti. A prima vista, questo modo di considerare\ntali operazioni appare più corretto di quello applicato sotto il regime\ndell’ICA. In effetti, dal momento che è eseguita una fornitura a un terzo\n- anche se trattasi di persona vicina - e che è prevista una controprestazione\n- pur minima che sia -, le condizioni del consumo proprio non sono più\nsoddisfatte. È pertanto più conforme al sistema dell’IVA ritoccare il valore\ndella controprestazione piuttosto che assimilare di punto in bianco una\nfornitura a titolo oneroso a una prestazione a sé stessi a titolo gratuito.\nÈ tuttavia necessario sottolineare che tale procedimento può rivelarsi\nvantaggioso per il fisco, in particolare nel caso di trasferimento di un bene\nmobile nuovo. Infatti, se si considera tale operazione quale consumo proprio,\nla base dell’imposta è costituita dal prezzo d’acquisto del bene (art. 26 cpv. 3\nlett. a n. 1 OIVA). Al contrario, in caso di fornitura giusta l’art. 26 cpv. 2 3a frase\nOIVA, l’imposta deve essere calcolata sul prezzo che sarebbe stato fatto ad\nun terzo indipendente, ossia un valore evidentemente più alto del prezzo\nd’acquisto. Si noti che in caso di locazione non si riscontra questa differenza\npoichè il consumo proprio relativo all’uti­lizzazione di un bene si calcola\nsulla base del canone che verrebbe fatturato ad un terzo indipendente\n(art. 26 cpv. 3 lett. a n. 2 OIVA). Nel diritto europeo sull’IVA, la sesta direttiva\n(direttiva del Consiglio 77/388/CEE [sesta direttiva] del 17 mag­gio 1977, in\nmateria di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative\nall’imposta sulla cifra d’affari - Sistema comune dell’imposta sul valore\nag­giunto: base imponibile uniforme, Gazzetta ufficiale delle Comunità\neuropee [GUCE] L 145 del 13.6.1977 - Rettifica: GUCE L 149 del 17.6.1977) non\nconosce la nozione di fornitura effettuata ad una persona vicina né quella\ndel calcolo, in tal caso, di una controprestazione corrispondente al valore\nche sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti. È vero che l’art. 11 A\n§1 lett. d della sesta direttiva sulla base dell’imposizione fa riferimento alla\nnozione di «valore normale» (ossia tutto ciò che un acquirente che si trova\nallo stadio di commercializzazione in cui è effettuata l’operazione dovrebbe\npagare a un fornitore indipendente all’inter­no del paese al momento in cui\nl’operazione è eseguita, in condizioni di piena concorrenza, per ottenere\nlo stesso servizio), ma ciò concerne unicamente la base imponibile delle\nprestazioni di servizi a sé stessi giusta l’art. 6 § 3 della sesta direttiva (si noti\nche il Consiglio federale ha di principio rinunciato a imporre le prestazioni di\nservizi a sé stessi, fatta eccezione per il caso del trasferimento di patrimonio\nconformemente all’art. 8 cpv. 3 OIVA; cfr. Camenzind/Honauer, op. cit.,\npag. 40, n. 63). Altrimenti, se devono essere operate correzioni in quanto\nil contribuente ha effettuato forniture o prestazioni di servizi a condizioni\ntroppo favorevoli, esse vengono effettuate mediante forniture a sé stessi o\nprestazioni di servizi a sé stessi e la base imponibile, in tali casi, è il prezzo\nd’acquisto o le spese sostenute dal contribuente (art. 11 A § 1 lett. b e c). La\nsoluzione che figura nell’OIVA è quindi differente rispetto a quella della sesta\ndirettiva. Il Tribunale federale ha tuttavia già giudicato che non si poteva\nimpedire al Consiglio federale di scostarsi dalla soluzione prevista dal diritto\n\n"}