{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-81--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004871.pdf?ID=150004871", "Checksum": "cb9983037bc6030756dcb50319ea92da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "e2555697f4f722d6aa4e705e08881345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r\n\n 6\nDa quanto precede risulta che l’AFC commette un errore quando cerca\ndi mettere in relazione l’art. 26 cvp. 2 3a frase con l’art. 32 cpv. 2 OIVA.\nL’applicazione del sistema della determinazione forfettaria semplificata\ndell’imposta sulle forniture, così come contemplato nel promemoria n. 4a\nsuccitato, non può inoltre avere quale base l’art. 32 cpv. 2 OIVA (d’altronde, il\npromemoria non fa espressamente riferimento a questa disposizione per le\nforniture). L’utilizzo del metodo forfettario semplificato di calcolo dell’imposta\nsulle forniture è nondimeno ammissibile, ritenuto che esso può perfettamente\nfondarsi sull’art. 196 n. 14 cpv. 1 lett. l Cost. Ciò vale nella misura in cui la\nsemplificazione suddetta non influisca in modo importante sulle entrate fiscali\nné sulle condizioni di concorrenza e non comporti complicazioni eccessive per\ni rendiconti di altri contribuenti, ciò che non è manifestamente il caso nella\nfattispecie in esame.\n5.a. Base dell’imposta - indipendentemente dal conteggio sulle prestazioni\nconvenute o ricevute - è la controprestazione nella sua totalità, vale a\ndire tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece dà in cambio della\nfornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione include pure il\nrisarcimento di tutti i costi, anche quando questi sono fatturati separatamente.\nNel caso di una fornitura o prestazione di servizi ad una persona vicina, si\nconsidera quale controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra\nterzi indipendenti (art. 26 cpv. 1 e cpv. 2 OIVA). Se la CRC ha già avuto modo\ndi confermare la costituzionalità delle prime due frasi dell’art. 26 cpv. 2 OIVA\n(decisione non ancora cresciuta in giudicato della CRC del 26 ottobre 1999\nnella causa C. SA [CRC 1998-193], consid. 3a-b; decisione del 6 maggio 1998,\npubblicata in TVA/MWST/VAT-Journal 2/98, pag. 93, consid. 5a/bb), essa non si\nè finora mai espressa sull’ultima frase di tale disposizione. Occorre pertanto\nprocedere a tale esame.\nb. Come già esposto sopra (cfr. consid. 4b-e), l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA può\nporre taluni problemi in merito alla delimitazione con il consumo proprio.\nIn primo luogo risulta chiaramente che questa disposizione può essere\napplicata solo quando si è realmente in presenza di una fornitura o di una\nprestazione di servizi, ossia allorché vi è un autentico scambio di prestazioni\ntra il contribuente e la persona vicina. Infatti, in caso contrario, ossia se il\ncontribuente fornisce una prestazione a una persona vicina a titolo gratuito,\nentrano in considerazione le disposizioni concernenti il consumo proprio (cfr.\nRiedo, op. cit., pag. 229).\nc. Nel vecchio sistema dell’imposta sulla cifra d’affari (ICA), qualora un\ncontribuente forniva merci sotto il prezzo di costo, si considerava che\nc’era fornitura unicamente se la riduzione di prezzo era giustificata dal\ndeprezzamento della merce, da una speciale situazione del mercato o da\ncircostanze analoghe. Il Tribunale federale parlava di vendite dumping\n(decisione non pubblicata del Tribunale federale del 1° settembre 1999,\nnella causa C. AG [2A.122/1998], consid. 2b e 2c). Al contrario, se il prezzo\nparticolarmente basso era dettato dalle strette relazioni esistenti tra il\nfornitore e l’acquirente o se rappresentava una semplice partecipazione\nai costi, il contribuente doveva pagare l’imposta sul consumo personale\n(l’equivalente del consumo proprio dell’IVA) sull’insieme. Benché solo i costi\nche non sono inclusi nel prezzo sono assimilabili a una prestazione a sé stessi\n(con­sid. 3b in fine della decisione precitata), l’insieme dell’operazione era\nassimilato a una fornitura senza controprestazione e quindi considerata\n\n"}