{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-81--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004871.pdf?ID=150004871", "Checksum": "cb9983037bc6030756dcb50319ea92da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "e2555697f4f722d6aa4e705e08881345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r\n\n 5\nè totalmente differente allorché un’impresa assoggettata effettua una fornitura\no una prestazione di servizi a uno dei suoi lavoratori a titolo di salario in\nnatura. In tali circostanze il salario si trasforma nella controprestazione che\npaga il lavoratore in cambio della fornitura o della prestazione di servizi del\ndatore di lavoro e pertanto non v’è nessun impedimento a che sia assoggettato\nall’IVA. Il salario in natura non è quindi imposto in quanto salario, ma in\nquanto controprestazione data in cambio della prestazione fornita dal datore\ndi lavoro.\ne. Nella fattispecie risulta che l’autoveicolo aziendale della ricorrente, che\nè una società anonima, è stato regolarmente messo a disposizione del suo\namministratore unico a scopi privati. Questa messa a disposizione è stata\nconsiderata dalle autorità cantonali di tassazione dell’imposta sul reddito\ncome un salario in natura dell’amministratore. Di conseguenza la società\nricorrente ha contabilizzato una parte dei costi inerenti alla vettura su un\nconto denominato «diverse spese per il personale». Tali elementi permettono\nin particolare di constatare che la ricorrente ha fornito una prestazione\n(ossia la messa a disposizione del veicolo) e che ad essa corrisponde una\ncontroprestazione (ossia il valore del salario in natura). La società anonima\nricorrente e il suo amministratore unico si trovano quindi in un rapporto di\nfornitore e di acquirente e il legame diretto tra la messa a disposizione del\nveicolo e il vantaggio in natura è patente. Ne discende che la ricorrente ha\neffettivamente effettuato una fornitura a titolo oneroso che rientra nel campo\ndi applicazione dell’IVA. La prestazione della ricorrente deve di conseguenza\nessere imposta in quanto fornitura e non in quanto consumo proprio. È ora\nnecessario, essendo que­sto primo punto risolto, rettificare un errore nel\nragionamento esposto nella decisione e nella risposta dell’AFC.\nf. Nella decisione impugnata nonché al punto 2 della risposta, l’AFC\nprecisa che, se il titolare di una persona morale soggetta all’IVA utilizza\nl’autoveicolo dell’impresa principalmente per scopi imponibili, egli può\ndedurre interamente l’imposta precedente e assoggettare una volta all’anno a\ntitolo di fornitura la parte di costi privati concernenti l’uso dell’automobile e\nciò in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 in relazione con l’art. 32 cpv. 2 OIVA.\nQuesta regolamentazione figura alla cifra 3 del promemoria n. 4a del\n27 ottobre 1995 (vale­vole a partire dal 1° gennaio 1996) che è stato sostituito\nda una nuova versione del 1° gennaio 1997[102]. La CRC deve nondimeno\nconstatare che l’art. 32 cpv. 2 OIVA non può costituire la base legale su\ncui fondare una tale regolamentazione forfettaria in caso di forniture. In\neffetti l’art. 32 cpv. 2 OIVA precisa che se i beni o le prestazioni di servizi\ngravati dall’imposta precedente sono utilizzati in parte preponderante per\noperazioni imponibili, l’imposta precedente può venir dedotta interamente\ned il consumo proprio imposto una volta all’anno. In questo articolo sono\ncontemplati i casi in cui i beni o le prestazioni di servizi sono parzialmente\nutilizzati per scopi che non permettono la deduzione dell’imposta precedente,\nciò che rende conseguentemente necessaria la rettifica della deduzione\noperata in pre­cedenza. Tuttavia, la situazione è ben diversa qualora entri\nin considerazione l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA. In tal caso si presuppone che il\ncontribuente abbia eseguito una fornitura imponibile. Non v’è dunque ragione\nalcuna che il suo diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia toccato\nda questa operazione. In tale situazione non v’è motivo di procedere a una\nrettifica dell’imposta precedente; è per contro dovuta l’imposta sulla fornitura.\n\n"}