{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-81--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004871.pdf?ID=150004871", "Checksum": "cb9983037bc6030756dcb50319ea92da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "e2555697f4f722d6aa4e705e08881345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r\n\n 4\n6 ottobre 1999, nella causa P. H. [CRC 1998-162], consid. 4 e le decisioni non\nancora cresciute in giudicato del 29 ottobre 1999, nella causa J. H. [CRC\n1998-102/103], consid. 7e del 29 lu­glio 1998 nella causa M. [CRC 1997-063],\nconsid. 4).\nc. Conformemente all’art. 5 cpv. 2 lett. b OIVA vi è fornitura quando un bene\nviene messo a disposizione per l’uso o il godimento (ad es. in virtù di un\ncon­tratto di locazione o d’affitto giusta gli art. 253 e segg. del Codice delle\nobbligazioni del 30 marzo 1911 [CO], RS 220). La costituzionalità di tale\ndisposizione è già stata confermata (decisione della Commissione federale\ndi ricorso in materia doganale pubblicata nella GAAC 63.49 consid. 4).\nAffinché una fornitura possa entrare in considerazione ai fini dell’IVA, essa\ndeve essere effettuata a titolo oneroso (art. 4 lett. a OIVA). Ciò implica che il\ncontribuente riceva una controprestazione per la fornitura effettuata. La\nCRC si è già pronunciata a più riprese sulla nozione di controprestazione,\nla cui costituzionalità è manifesta, e ha precisato che la prestazione e la\ncontroprestazione devono essere intimamente legate dallo scopo stesso\ndell’operazione eseguita. Il contribuente fornisce un bene o esegue un servizio\nper ricevere la controprestazione (che rappresenta la finalità dell’operazione).\nLa sua prestazione comporta una controprestazione, l’una e l’altra essendo\nlegate da un rapporto di causalità (decisione non ancora cresciuta in giudicato\ndella CRC del 24 aprile 1997, pubblicata in TVA/MWST/VAT-Journal 3/1997,\npag. 123, consid. 4a). In sostanza, la CRC ha stabilito che l’esistenza di una\ncontroprestazione può essere ammessa solo se sono adempiute tre condizioni\nprincipali (decisione non ancora cresciuta in giudicato del 26 ottobre 1999,\nnella causa C. SA [CRC 1998-193], consid. 3a e decisione del 16 marzo 1999,\nnella causa A. [CRC 1998-014], consid. 4d/bb):\n- in primo luogo i partecipanti all’operazione devono trovarsi in un rapporto di\nfornitore e acquirente;\n- in secondo luogo, deve essere fornita una prestazione alla quale corrisponde\nuna controprestazione;\n- in fine, deve esistere un legame diretto tra la prestazione e la\ncontroprestazione.\nd. Quanto alle forme che può assumere la controprestazione, bisogna\nevidenziare che ogni vantaggio patrimoniale fornito dal destinatario\npuò costituire una controprestazione. Di regola, essa consiste in un\npagamento in contanti. Tuttavia, la controprestazione può parimenti\npresentarsi sotto forma dello scambio di oggetti o di prestazioni di servizi,\noppure dell’assunzione del debito o ancora della consegna di un bene o\ndell’esecuzione di una prestazione di servizi in luogo e vece del pagamento\n(Camenzind/Honauer, op. cit., pag. 213 seg., n. 7.2.2; Jörg Bühlmann, Das\nSchweizer Mehrwertsteuerhandbuch, Zurigo 1994, pag. 155 seg.; cfr. l’art. 26\ncpv. 4 OIVA).\nIn merito alla questione se un salario può rappresentare una\ncontroprestazione, bisogna precisare che è palese, come sostiene la ricorrente,\nche l’IVA non può essere prelevata sui salari, in quanto i lavoratori non sono\nconsiderati persone che svolgono un’attività indipendente giusta l’art. 17\ncpv. 1 OIVA. Essi non possono, pertanto, essere assoggettati all’IVA per le\nprestazioni che forniscono ai loro datori di lavoro. Ciò detto, la situazione\n\n"}