{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-81--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004871.pdf?ID=150004871", "Checksum": "cb9983037bc6030756dcb50319ea92da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "e2555697f4f722d6aa4e705e08881345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r\n\n 3\ncontesta l’assoggettamento all’IVA della parte di ripresa effettuata dall’AFC\nquale imposta di fornitura per utilizzazione privata di veicolo aziendale e\ndalla ricorrente qualificata invece quale salario. In primo luogo la CRC deve\nesaminare se si giustifica di qualificare tale uso come una fornitura fatta ad\nuna persona vicina o se, al contrario, tale operazione non debba essere vista\ncome un consumo proprio della ricorrente ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA\n(cfr. consid. 4 della presente decisione). Una volta analizzato tale punto, la\nCRC dovrà verificare la costituzionalità dell’art. 26 cvp. 2 3a frase OIVA (cfr.\nconsid. 5 della presente decisione).\n4.a. Una delle caratteristiche fondamentali dell’IVA è che si tratta di\nun’im­posta generale sul consumo prelevata a tutti gli stadi della produzione\ne della distribuzione. Ne discende che il campo di applicazione dell’IVA è\nassai esteso e ingloba tutti gli stadi della produzione, della distribuzione\ne delle prestazioni di servizi (decisione non ancora cresciuta in giudicato\ndella CRC del 16 marzo 1999, nella causa A. [CRC 1998-014], consid. 4b; cfr., a\nlivello europeo, la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee\n[CGCE] nella causa van Tiem c. Staatssecretaris van Financiën, inc. C-186/89,\nReg. 1990/11 I, pag. 4386; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als\nallgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das\nschweizerische Recht, Berna 1999, pag. 29 seg.).\nb. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA si è in presenza di consumo proprio\nallorché il contribuente preleva dalla sua impresa beni, o loro parti costitutive,\nche gli hanno dato diritto ad una deduzione totale o parziale dell’imposta\nprecedente per utilizzarli per scopi estranei all’impresa, in particolare per il\nsuo fabbisogno privato o per il fabbisogno del suo personale. Come visto sopra\n(cfr. lett. a), trattandosi di un’imposta generale sul consumo, l’IVA deve colpire\nil consumo finale nel modo più completo possibile. Ora, un contribuente non\nfornisce unicamente una prestazione contro remunerazione a terze persone.\nPuò pure accadere che egli fornisca qualcosa a sé stesso (prelievo di un bene\ndalla sua impresa) o che fornisca degli oggetti a terzi a titolo gratuito. Per\nraggiungere lo scopo dell’imposizione dell’IVA (ossia il consumo finale), nei\ncasi appena menzionati deve essere prevista un’imposta sul consumo proprio.\nLa maggior parte della dottrina ritiene che l’im­posizione del consumo proprio\ndeve evitare che i contribuenti che hanno potuto dedurre l’imposta precedente\nsiano avvantaggiati rispetto agli altri consumatori finali che acquisiscono\nbeni e prestazioni di servizi soggette ad imposta (Alois Camenzind / Niklaus\nHonauer, Handbuch zur neuen MWST. Eine Wegleitung für Unternehmer\nund Steuerberater, Berna 1995, pag. 40 n. 62; Ernst Höhn / Robert Waldburger,\nSteuerrecht, vol. I, 8a ed., Berna/Stoccarda/Vienna 1997, § 24 n. 66; cfr. pure il\nCommentario del Dipartimento federale delle finanze concernente l’OIVA[101],\nad art. 8). Per contro, una dottrina recente considera che il consumo proprio è\nun semplice correttivo della deduzione dell’imposta precedente il cui diritto è\nnel frattempo divenuto caduco. Per mezzo di tale istituto si vuole unicamente\nriscuotere l’IVA sulle spese - ingiustamente risparmiate - del contribuente e il\nparagone con un altro consumatore finale non è pertanto pertinente (Riedo,\nop. cit., pag. 155 segg., pag. 158). Ad ogni modo, essendo conforme ai principi\nenunciati all’art. 196 n. 14 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.,\nRS 101) nonché agli altri principi costituzionali (in particolare quello della\nparità di trattamento) l’art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA deve essere riconosciuto\nconforme alla Costituzione (cfr. la decisione non pubblicata della CRC del\n\n"}