{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-81--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004871.pdf?ID=150004871", "Checksum": "cb9983037bc6030756dcb50319ea92da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "e2555697f4f722d6aa4e705e08881345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 16.02.2000 JAAC 64.81 \r\n\n 2\nIl 13 giu­gno 1997 il patrocinatore della contribuente contestò la ripresa\nfiscale di Fr. 2381.- effettuata dall’AFC, riconoscendo unicamente le riprese\nrelative all’IVA su riduzioni di prezzo o ristorni non considerati nei rendiconti\ninoltrati dalla contribuente (quantificati nel citato CC in Fr. 313.05). Con\nscritto del 4 ago­sto 1997 l’AFC spiegò le ragioni delle riprese fiscali relative\nall’assoggettamento IVA della cifra d’affari ottenuta con la misurazione della\npressione e l’uso a titolo privato di autoveicoli aziendali.\nC. Di fronte al rifiuto da parte della Farmacia X. SA di onorare il debito fiscale,\nl’AFC procedette all’inoltro di una richiesta d’esecuzione, fondando il suo\ncredito sul già citato CC. A seguito dell’opposizione al precetto esecutivo, il\n15 ottobre 1997 l’AFC notificò alla contribuente una decisione formale ai sensi\ndell’art. 51 OIVA confermando il suo credito IVA pari a Fr. 2381.- oltre agli\ninteressi di mora del 5% a far stato dal 2 marzo 1996.\nLa contribuente insorse contro tale giudizio con reclamo del 10 novembre 1997\nai sensi dell’art. 52 OIVA, contestando gli importi che l’AFC aveva ritenuto quali\nbasi di calcolo per il suo credito IVA. Postulava quindi l’annullamento della\ndecisione impugnata e la riduzione della ripresa IVA a Fr. 829.70 (Fr. 819.- +\nFr. 10.70 relativi all’IVA sulla cifra d’affari ottenuta con la misurazione della\npressione).\nD. In data 15 ottobre 1998, l’AFC respinse il reclamo, stabilendo che la sua\ndecisione del 15 ottobre 1997 relativa alla parte del credito IVA non contestato\npari a Fr. 323.75 (più interessi di mora dal 2 marzo 1996) era cresciuta in\ngiudicato. Essa confermava peraltro la ripresa dell’IVA sull’utilizzo a titolo\nprivato dell’autoveicolo aziendale pari a Fr. 2057.25 (più interessi di mora dal\n2 marzo 1996).\nCon ricorso del 12 novembre 1998, la Farmacia X. SA (di seguito: la ricorrente),\nper il tramite del proprio patrocinatore, ha adito la Commissione federale di\nricorso in materia di contribuzioni (di seguito: CRC), chiedendo l’annullamento\ndella decisione su reclamo poiché manifestamente arbitraria e infondata,\nnonché l’annul­lamento del CC limitatamente all’importo di Fr. 2057.25, in\nquanto l’importo rite­nuto quale base di calcolo per l’IVA rappresentava\nun salario in natura conteggiato nella contabilità alla voce «diverse spese\nper il personale». Con risposta del 1° aprile 1999 l’AFC ha ribadito la propria\nposizione.\nEstratti dei considerandi:\n3. Nella fattispecie, la società ricorrente ha sostenuto per l’autoveicolo\naziendale - dapprima una Porsche 928 S4 e, dal maggio 1996, un’Audi S6\nQuattro Turbo - determinati costi (leasing, carburante, manutenzione, garage\ne carrozzeria, ecc.) inizialmente contabilizzati quali costi d’esercizio con\nuna giustificazione commerciale. Si tratta di costi per il veicolo per i quali\nla ricorrente ha dedotto interamente (nei limiti in vigore nei rispettivi\nperiodi, 50% nel 1995 e 100% nel 1996) gli importi dell’imposta precedente.\nNel corso di un controllo fiscale effettuato presso la ricorrente, l’AFC ha\ntuttavia constatato che l’autoveicolo dell’azienda era utilizzato dal signor Y.,\namministratore unico della ricorrente, anche a scopi privati. L’AFC ha quindi\neffettuato una ripresa dell’imposta, considerando che l’uso a scopo privato\ndel veicolo della società corrisponde a una fornitura fatta ad una persona\nvicina secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. b e l’art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA. La ricorrente\n\n"}