- Nozione di sovranità (consid. 3b). L’attività che consiste nel concedere prestiti in cambio di pegni e nel vendere i pegni all’asta non rappresenta un esercizio della sovranità nei confronti del destinatario della prestazione (consid. 4b). - Vi è trasferimento del potere di disporre se chi riceve un bene può disporne come un proprietario, ovvero quando può a sua volta trasferire o vendere tale bene a proprio nome. Il potere di disporre non deve necessariamente essere trasmesso volontariamente da colui che effettua una prestazione o una fornitura, ma può anche risultare dalla concessione di un’autorizzazione da parte di un’autorità, tenuto conto dell’art. 7 OIVA (consid.