2 - La concessione e la gestione di un prestito costituiscono una prestazione di servizio che rientra, in senso tecnico, nel campo d’appli­cazione dell’IVA ma è esonerata in virtù dell’art. 14 n. 15 lett. a e b OIVA (consid. 4a/aa). - La dazione in pegno di un bene non costituisce una fornitura, da un canto perché non implica ancora la trasmissione del potere di disporre del bene e, d’altro canto, perché non vi è una controprestazione (consid. 4a/bb). - Nozione di sovranità (consid.