- Indipendentemente dal fatto che l’assoggettato abbia effettivamente incassato la cifra d’affari imponibile, è dovuto un interesse di mora sui montanti d’imposta dichiarati conformemente al calcolo finale del quarto trimestre 1994, a partire dal 61esimo giorno dopo l’entrata in vigore dell’OIVA e fino al pagamento dell’imposta (consid. 3b).