Imposta sul valore aggiunto. Art. 17 cpv. 4 OIVA. Possibilità per le associazioni tra enti pubblici di assoggettarsi come servizi autonomi. Unità dell’impresa. Indipendenza. Parità di trattamento. - Il principio dell’unità dell’impresa, sviluppato per l’imposta sulla cifra d’affari, vale anche nel diritto dell’imposta preventiva (consid. 3c). - La regolamentazione concernente l’imposizione di servizi autonomi di enti pubblici non è applicabile alle associazioni tra enti pubblici (consid. 3c e 4a). - L’indipendenza è un elemento indispensabile per l’assoggettamento soggettivo. Dato che il centro per la raccolta di cadaveri gestito dall’associazione tra enti pubblici