1 Imposta sul valore aggiunto. Prova dell’esportazione della prestazione di servizi (art. 16 OIVA). «Management fees». - Per ottenere l’esenzione propriamente detta, è necessario provare che la prestazione di servizi è stata utilizzata all’estero. A tale scopo, il fatto che la sede sociale o il domicilio del destinatario della prestazione sono all’estero costituisce un indizio importante (consid. 3e). - È oggettivamente giustificato esigere le copie delle fatture che contengono indicazioni sul tipo di prestazione e sul suo utilizzo. La pratica dell’AFC, che consiste nel rinunciare a una simile richiesta nei casi di «management fees»