Una quota di socio di tale natura soggiace all’imposta sul valore aggiunto (consid. 3e). - Il ricorrente non può scegliere un assoggettamento soggettivo all’imposta sul valore aggiunto se si limita a realizzare operazioni esentate ai sensi dell’art. 14 n. 11 OIVA. Non è possibile nemmeno se viene superato il limite di Fr. 75 000.- di cifra d’affari (consid. 4a). - La Costituzione federale prevede esplicitamente che la risposta alla domanda sull’esistenza di prestazioni ai sensi dell’art. 14 n. 11 OIVA è data se queste vengono fornite in corrispettivo di quote stabilite dagli statuti (consid. 3a). Il giudice vi si deve attenere (consid. 4b-c).