, è tuttavia oggettivamente giustificato prendere in considerazione i criteri che dipendono dal fornitore della prestazione (in particolare l’attrezzatura del suo veicolo) (consid. 3c). - Se, per le corse a credito, la ricorrente deve essere considerata, dal punto di vista dell’IVA, come la fornitrice di prestazioni, essa non può, per quanto riguarda questi tipi di corse, fornire al contempo per altre persone prestazioni corrispondenti nell’ambito di una centrale radio-taxi. Per quanto concerne il ricavo risultante dalla centrale, occorre distinguere fra le corse effettuate a credito e le altre corse di taxi, il cui pagamento è direttamente incassato dai detentori dei veicoli (consid. 4c).