Imposta sul valore aggiunto. Operatore. Trasporto di malati. - Per motivi di politica sanitaria e sociale l’art. 14 n. 6 OIVA esclude dall’imposta il trasporto di malati, feriti o invalidi. In linea di principio, è contrario al sistema far dipendere l’esenzione dalla presenza di attrezzature nei veicoli e quindi basarsi sulle caratteristiche del fornitore di prestazioni. Nell’ottica di un’imposta orientata sul consumo, dovrebbe essere più determinante il fatto che il destinatario della prestazione sia un malato, un ferito o una persona invalida. Per motivi di riscossione dell’imposta, di prova e di praticabilità, è tuttavia oggettivamente giustificato prendere in considerazione