1 Imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di formazione (art. 14 n. 9 OIVA) nell’ambito del collocamento del personale. - Principio dell’unità della prestazione (consid. 3b). - Se la prestazione di formazione è parte integrante del collocamento di personale la relativa cifra d’affari deve essere considerata, per quanto riguarda l’IVA, come un’unità. - Per la questione della fine dell’assoggettamento soggettivo in seguito a una cifra d’affari insufficiente, fanno stato le cifre dell’anno civile precedente (consid. 4). Zusammenfassung des Sachverhalts: