Imposta sul valore aggiunto. Prestazioni delle case di utilità pubblica (art. 14 n. 7 OIVA). Trasferimento a un terzo dell’attività in questione (direzione della casa). Scambio di prestazioni. Nozione d’indipendenza (art. 17 cpv. 1 OIVA). 1. Esiste uno scambio di prestazioni assoggettato all’IVA se: 1. vi sono due partecipanti nel senso di un fornitore e di un destinatario delle prestazioni; 2. alla prestazione fornita è corrisposta una controprestazione, ossia una rimunerazione; 3. la prestazione e la controprestazione sono direttamente legate fra di loro dal profilo economico (conferma della giurisprudenza ; consid. 3a).