Imposta sul valore aggiunto. Oggetto litigioso. Oggetto dell’impugnazione. - Per oggetto dell’impugnazione o oggetto del ricorso, in quanto presupposto processuale, si intende l’oggetto della procedura d’impugnazione, ossia l’atto dell’amministrazione impugnato (consid. 2a). - L’oggetto litigioso non può estendersi oltre l’oggetto dell’impugnazione. Nelle istanze successive, l’oggetto litigioso non può essere ampliato né modificato dal profilo qualitativo (consid. 2c). - Se nella procedura di reclamo davanti all’AFC il contribuente contesta soltanto l’oggetto dell’imposta (importo del debito fiscale) e dinanzi alla