Imposta sul valore aggiunto. Prestazioni d’internati (art. 14 n. 8 e 9 OIVA). - L’art. 14 n. 8 e 9 OIVA è di principio conforme alla Costituzione. Rimane aperta la questione se la seconda parte di frase dell’art. 14 n. 9 OIVA sia conforme alla Costituzione (consid. 4). - Le prestazioni di vitto e alloggio che l’internato fornisce ai suoi allievi non condividono il destino fiscale (esenzione impropriamente detta) delle prestazioni per l’educazione e l’insegnamento (consid. 5). - L’amministrazione non viola il diritto federale esigendo che le prestazioni «formazione», «locazione di camere» e «vitto» siano menzionate separatamente nella fattura (consid. 6a). Se tale ripartizione