1 Imposta sul valore aggiunto. Spese di esecuzione e di procedura (art. 56 cpv. 3 OIVA). Interesse di mora. - L’addossamento al contribuente delle spese di procedura è giustificata - includendole nelle spese di procedura o aggiungendole al debito fiscale - allorquando questi, in mora di pagamento, paga volontariamente i suoi debiti sotto la pressione indotta dall’inoltro di una procedura di esecuzione (consid. 2b). - L’interesse di mora è dovuto a partire dalla scadenza del pagamento dell’imposta, indipendentemente da una colpa del contribuente. (consid. 2c). Résumé des faits: