norma generale. Tale disposizione è conforme alla Costituzione ed applicabile a tutti i casi di richiesta di garanzia. Neppure la stessa commissione di ricorso può restituire l’effetto sospensivo ad un ricorso contro una richiesta di garanzia (consid. 2b). - L’effetto sospensivo è uno dei differenti provvedimenti d’urgenza. Siccome l’art. 58 cpv. 3 OIVA concerne unicamente l’effetto sospensivo di un ricorso, rimane la possibilità di far capo ad altri provvedimenti ai sensi dell’art. 56 PA (consid. 3a). Aus den Erwägungen: