Imposta sul valore aggiunto. Garanzie. Effetto sospensivo. Provvedimenti d’urgenza (art. 58 OIVA; art. 55, 56 PA). - I rimedi giuridici nella procedura amministrativa, di regola, hanno effetto sospensivo. Tuttavia quest’ultimo può essere tolto, ad eccezione dei ricorsi contro decisioni che riguardano prestazioni pecuniarie, le quali non possono mai essere private dell’effetto sospensivo (consid. 2a). - Sono salve le disposizioni di altre leggi federali, le quali prevedano che un ricorso non abbia effetto sospensivo. L’art. 58 cpv. 3 OIVA (ricorso contro una decisione riguardante delle garanzie) costituisce una lex specialis che è preminente rispetto alla norma generale.