Imposta sul valore aggiunto. Richiesta di garanzie (art. 58 OIVA). Condizioni alle quali va tenuto conto del comportamento precedente di un organo di una persona giuridica. Assunzione dell’attività commerciale di un’impresa. - L’AFC può chiedere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese anche se questi non sono stati accertati con decisione passata in giudicato né scaduti. È possibile esigere una garanzia anche per un credito fiscale che sorgerà soltanto in futuro. La fondatezza del credito deve tuttavia apparire verosimile (consid. 2b). - Affinché possano essere richieste le garanzie di cui all’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA l’imposta deve essere effettivamente in pericolo.