si ripercuote in misura notevole sul gettito fiscale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. l disp. trans. Cost. (consid. 4a). Altrettanto limitate sono le ripercussioni sulle condizioni di concorrenza ai sensi di questa disposizione costituzionale (consid. 4b). - Vi è eccedenza d’imposta precedente se nel rendiconto d’imposta l’importo deducibile dell’imposta precedente supera quello dell’imposta dovuta. Nella fattispecie, per calcolare l’eccedenza d’imposta precedente non basta prendere in considerazione l’importo che la ricorrente ha dovuto versare al momento dell’importazione (consid. 5b). Occorre invece dedurre dall’importo complessivo dell’imposta dovuta l’imposta